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Legge 27/12/2002 n. 290

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchč quelli per la corresponsione del trattamento economico

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unitā previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, č autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unitā previsionali "funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilitā delle amministrazioni medesime, alla pertinente unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalitā tra le pertinenti unitā previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata Legge n. 59 del 1997.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unitā previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individua li.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unitā previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilitā e unitā previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilitā del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della Legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonchč alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unitā previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualitā e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con Legge.

23. Per l'anno finanziario 2003, le unitā previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente Legge.

1. Č approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente Legge. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarā inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addė 27 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori

-Camera dei deputati (atto n. 3201): Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 30 settembre 2002.

-Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 3 ottobre con parere delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

- Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 e 26 ottobre 2002.

-Presentata relazione scritta il 26 ottobre 2002 (Atto n. 3200-bis 3201/A - relatore on.le Crossetto).

- Esaminato in aula il 31 ottobre 2002; il 4 novembre 2002, e approvato l'11 novembre 2002.

-Senato della Repubblica (atto n. 1827): Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 14 novembre 2002 con parere delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, Giunta per gli affari delle Comunitā europee e Parlamentare per le questioni regionali.

- Esaminato dalla 5a commissione, in sede referente, il 19, 20, 21, 27, 28 e 29 novembre 2002; 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dicembre 2002.

- Relazione scritta presentata il 9 dicembre 2002 (atto n. 1826-1827/A - relatore sen. Izzo).

- Esaminato in aula il 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 dicembre 2002 ed approvato il 21 dicembre 2002.

-Camera dei deputati (atto n. 3201/B): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 dicembre 2002 con parere delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

-Esaminato dalla V commissione il 22 dicembre 2002.

-Esaminato in aula il 22 e 23 dicembre 2002 e approvato il 23 dicembre 2002. Unitā previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

-Tesoro:

3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218);

3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap. 2230, 2231 e 2232);

3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247);

3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263);

-Ragioneria Generale dello Stato:

4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 2700);

4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 2746);

4.1.2.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 2750, 2751, 2752 e 2753);

4.1.7.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 3100);

-Politiche fiscali:

6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813);

6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015);

-Politiche fiscali:

6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814);

6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016). Stato di previsione del Ministero della giustizia:

-Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi:

3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7200 e 7201);

3.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212);

-Amministrazione penitenziaria:

4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7300 e 7303);

4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322);

-Giustizia minorile:

5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401);

5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422). Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

-Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041);

-Segreteria generale:

2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121);

-Cerimoniale diplomatico della Repubblica:

3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170);

-Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero:

4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201);

-Personale:

5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241);

-Affari amministrativi, bilancio e patrimonio:

6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1301);

-Stampa e informazione:

7.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1632);

-Informatica, comunicazioni e cifra:

8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1703);

-Cooperazione allo sviluppo:

9.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 2001);

-Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 2401);

-Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001);

-Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3301);

-Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901);

-Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003);

-Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4101);

-Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4201);

-Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4301);

-Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4401);

-Integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501);

-Affari amministrativi, bilancio e patrimonio:

6.1.1.2 "Uffici all'estero" (cap. 1501 e 1503);

-Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503). Tabella B Unitā previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

-Tesoro:

3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 7415). Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

-Assetto dei valori ambientali del territorio:

4.2.3.6 "Calamitā naturali e danni bellici" (cap. 7941) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

-Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici:

5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055);

5.2.3.4 "Trasporti in gestione diretta ed in concessione" (cap. 8090);

-Navigazione e trasporto marittimo ed aereo:

4.2.3.3 "Opere marittime e portuali" (cap. 7841);

-Opere pubbliche ed edilizia:

3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341);

-Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamitā naturali e danni bellici" (cap. 7527) Stato di previsione del Ministero della difesa:

 

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